Art. 3.

      1. L'attività di promozione dei prodotti enogastronomici italiani prevede il coinvolgimento dei Comites, dei ristoratori italiani che esercitano l'attività nei rispettivi Paesi esteri, delle istituzioni private, quali Confcommercio e Confesercenti, nonché delle camere di commercio italiane all'estero.
      2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono ad organizzare, con le istituzioni preposte nei diversi Paesi e coordinate dalle camere di commercio italiane all'estero, apposite manifestazioni per lo sviluppo e la conoscenza dei prodotti alimentari italiani, prevedendo altresì, lo svolgimento di seminari.